Bentrovati nel nostro blog! Oggi affronteremo un tema particolare: vuoi ristrutturare? Bene, potrebbe spettarti un bonus del 50%! Facciamo chiarezza e scopriamo come
Bonus ristrutturazioni: cos’è?
Il bonus ristrutturazioni è disciplinato dall’art. 16.bis DPR 917/86, che permette di usufruire di una detrazione fiscale del 50% su determinate tipologie di ristrutturazioni.
Quando si applica?
È necessario distinguere le tipologie di intervento in cui il bonus si applica. A riguardo si distingue:
-la manutenzione ordinaria. In questa tipologia di intervento vengono classificati “gli interventi edilizi condominiali che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
-la manutenzione straordinaria. Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire, nelle parti esclusive e private, anche strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e superiori (ad esempio spostamento di tramezzi e divisori non portanti, apertura, chiusura o spostamento di porte e infissi, rifacimento impianto fognario privato, ecc).
La differenza tra le due tipologie di manutenzioni sta proprio nella concessione del bonus. Di fatti, si ritengono ammissibili alla detrazione fiscale in oggetto, gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le parti condominiali (fermo restando la divisione delle spese secondo le quote millesimale condominiali) e quelli di manutenzione straordinaria per le parti esclusive e private.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria per le parti esclusive e private (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. Questo si traduce in: se si realizza un intervento ricadente nelle voci a monte, tutto il resto viene detratto: imbiancatura, sostituzione sanitari, pavimenti, finestre, porte, lucidatura parquet etc. Sono ammessi al bonus anche gli interventi relativi all’abbattimento di barriere architettoniche.
Che tipo di immobili interessa?
Il bonus casa può essere fruito su tutte le unità residenziali: categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11. Quindi sono esclusi: gli uffici, i negozi, i laboratori, le industrie ecc.
Anche gli interventi sulle pertinenze delle case possono essere detratti al 50%. Ad esempio, la sostituzione dell’avvolgibile. Ovviamente, contemporaneamente deve essere realizzato almeno un intervento di manutenzione straordinaria.
Come avviene la detrazione e in che limiti?
Il Bonus ristrutturazioni restituisce il 50% in detrazioni IRPEF, scalandole dalle imposte future e suddivise in rate annuali. L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 (IVA inclusa). La detrazione su una fornitura o posa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Anche questa tipologia di bonus, come il famoso SUPER BONUS 110%, è cedibile a ditte di ristrutturazione (sconto in fattura), banche oppure alle Poste Italiane (quest’ultime lavorano in modo molto efficiente per la cessione del credito).
Ad esempio, ci basterà portare alle Poste Italiane, la fattura dei lavori di ristrutturazione, inserendoci la dicitura che troverete più avanti nell’articolo e provvederanno, con tempistiche brevi, ad accreditarvi un bonifico per l’89% del bonus.
Ovviamente consigliamo sempre il supporto di un tecnico esperto (geometra, ingegnere oppure architetto).
Inoltre, l’IVA viene ridotta in base alla ristrutturazione da effettuare.
In particolare:
IVA al 4%:
– tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe)
IVA 22%:
-gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
-acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
IVA 10%:
-prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
-beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato).
Chi può usufruire delle detrazioni?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, sia sulle prime che sulle seconde case.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Nel caso di condominio, le spese vengono ugualmente divise (fermo restando che la ristrutturazione riguardi parti comuni e che il condominio debba fornire il codice fiscale).
Hanno diritto alla detrazione anche il familiare convivente, il promissario acquirente (a seguito di compromesso), il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il componente dell’unione civile e il convivente.
… Ma in pratica?
In pratica, quando si pagano i professionisti (geometra, ingegnere, ecc.) e le ditte che eseguiranno i lavori per la ristrutturazione (idraulico, elettricista, impresa costruttrice, ecc.) bisogna inserire un’apposita dicitura per poter accedere al bonus:
“Bonifico relativo a lavori edilizi che hanno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del DPR 917/1986”
Si deve pagare il professionista e le varie ditte esecutrici, tramite bonifico con questa dicitura se si vuole accedere al bonus.
“Sono un professionista o ditta esecutrice, cosa metto in fattura?”
Gli elementi essenziali sono: tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione), descrizione intervento, localizzazione dell’immobile (indirizzo ed estremi catastali) ed eventuale secondo soggetto che detrae.
Per concludere, con il decreto rilancio, per tutto il 2020 e fino a dicembre 2021, su tutte le spese sostenute per la ristrutturazione, in alternativa alla detrazione, è possibile richiedere all’impresa lo sconto in fattura. Cosa significa? L’impresa anticiperà i soldi che recupererà come creditore d’imposta.