Quando per una serie di ragioni non si vuole procedere ulteriormente con un contratto di acquisto di un bene o di un servizio si parla di disdetta o recesso.
Erroneamente si tende a usare indifferentemente i due termini come se fossero sinonimi, mentre invece hanno significati diversi e implicano, per essere effettuati, modalità diverse.
In grande sintesi si può dire: con il recesso si può interrompere un contratto prima della scadenza, mentre con la disdetta si intende non rinnovare più un contratto in scadenza.
Vediamo in dettaglio in cosa differiscono e con quali modalità si possono mettere in atto.
Cos’è la disdetta?
È un atto teso a impedire il rinnovo di un contratto che scade a breve. La disdetta interrompe il rinnovo automatico di un contratto. Può essere un contratto di qualunque tipo compreso quello d’affitto e può essere inoltrata sia dal conduttore che dal locatore.
Come si fa? Nel contratto d’affitto che è stato stipulato ci sono le modalità per esercitare il diritto di disdetta e quindi evitare che avvenga il rinnovo automatico che in genere contiene l’obbligo di comunicare la disdetta entro un certo termine prima della scadenza del contratto.
La legge prevede che la comunicazione di disdetta, per quanto riguarda gli immobili abitativi deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 6 mesi dalla fine del contratto, invece, per quanto riguarda gli immobili commerciali e ad uso ufficio, entro 12 mesi, infine per gli immobili ad uso ricettivo entro 18 mesi, nel contratto di locazione può essere prevista anche una diversa modalità temporale per la disdetta, ad esempio è possibile, aumentare o diminuire le mensilità entro la quale bisogna mandare comunicazione per la disdetta, nel momento in cui nel contratto di locazione non viene fatto cenno alle modalità temporali di disdetta, si fa riferimento a ciò che prevede la legge.
Va scritta una lettera che deve riportare i seguenti dati:
- dati del locatore e del contratto;
- generalità di chi scrive la disdetta; codice fiscale e recapito;
- I dati dell’immobile oggetto della locazione, dove si trova e dati castastali;
- la dichiarazione di non voler più rinnovare il contratto dopo la scadenza facendo riferimento alla clausola che stabilisce le modalità, o in assenza, all’articolo di legge che determina le modalità;
- data e firma.
Cos’è il recesso?
Il diritto di recesso, contrariamento alla disdetta, interrompe un contratto in essere prima della sua scadenza e può essere richiesta solo dal conduttore dell’immobile oggetto di locazione.
È un diritto previsto dalla legge, e di solito nel contratto di locazione vengono stabilite le condizioni secondo le quali può essere esercitato questo diritto, qualora non sia indicato in contratto, si fa riferimento all’articolo di legge che scandisce tempi e modalità.
Per esercitare questo diritto bisogna dichiarare alla controparte di voler interrompere il contratto, meglio se per iscritto, specificando di quale contratto si tratta e le motivazioni che sono anch’esse previste dalla legge.
Lo si manda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un messaggio, tramite Pec.