Buongiorno e bentrovati nel blog di EDILserviceBarletta! Oggi parliamo di rinegoziazione del mutuo!
Rinegoziare il mutuo vuol dire modificare, in accordo con la banca, alcune condizioni del finanziamento. È infatti possibile che nel tempo le esigenze economiche del mutuatario cambino o che subentrino l’interesse o la necessità a rivedere alcuni aspetti del prestito, come la sua durata o il tasso d’interesse.
Vediamo un po’ più nello specifico di che cosa parliamo quando si tratta di rinegoziazione del mutuo.
Quando conviene rinegoziare il mutuo?
La rinegoziazione del mutuo può essere motivata da varie ragioni. Un caso tra i più frequenti è la rinegoziazione per chiedere alla banca una variazione del tasso d’interesse: per esempio, un mutuo a tasso fisso può essere rinegoziato modificandolo in uno a tasso variabile, o viceversa.
Si può anche intervenire sul tasso di interesse per chiedere una modifica dello spread, ossia degli interessi che la banca applica in aggiunta al tasso di riferimento sul mercato.
Un’altra comune situazione di rinegoziazione riguarda la modifica della durata residua del mutuo, richiedendo magari un allungamento e riducendo così l’importo della rata.
Come rinegoziare il mutuo
Per rinegoziare il mutuo occorre redigere una scrittura privata tra il mutuatario e la banca. Per procedere con la rinegoziazione è fondamentale che ci sia il consenso di entrambe le parti: né la banca né il mutuatario hanno la facoltà di procedere unilateralmente alla modifica del contratto.
Avviare la pratica per rinegoziare il mutuo è molto semplice. Solitamente è sufficiente inviare una raccomandata alla propria banca, all’interno della quale si elencano tutte le condizioni che si desidera modificare. Se la banca accetta, si ridiscute il contratto.
Quali sono i costi di rinegoziazione del mutuo
La rinegoziazione del mutuo è sempre gratuita per il cliente. Questo vuol dire che non comporta costi amministrativi o commissioni bancarie, così come non sono previste imposte e tasse a carico del cliente né spese notarili supplementari.
Va inoltre tenuto presente che la rinegoziazione del mutuo non estingue il mutuo in corso e non comporta la perdita di eventuali benefici fiscali previsti nel contratto di mutuo originale. Inoltre le garanzie già fornite al momento della stipula del mutuo rimangono invariate, anche in caso di allungamento del piano di ammortamento.
Rinegoziazione rifiutata: che fare?
E se la banca non vuole rinegoziare il mutuo? Effettivamente si tratta di una facoltà che l’istituto di credito può sempre riservarsi, non essendo previsto alcun obbligo di concedere la rinegoziazione.
Al mutuatario, però, è consentito spostarlo in un altra banca, che offre condizioni migliori, ricorrendo alla surroga. Come spiegato in questa guida, la surroga è quel procedimento che consente di trasferire il proprio mutuo presso un altro istituto di credito così da ottenere tassi di interesse più vantaggiosi o condizioni contrattuali più favorevoli.
La surroga può essere richiesta in qualsiasi momento, inviando una raccomandata con a/r sia alla vecchia banca sia al nuovo istituto in cui si intende trasferire il mutuo.
Quante volte si può fare rinegoziare un mutuo?
Su questo aspetto la normativa non è specifica. La legge non prevede un numero massimo di volte in cui è possibile rinegoziare il mutuo. Può invece capitare che sia l’istituto di credito a stabilire dei limiti temporali oppure un periodo minimo di rimborso delle rate prima di procedere alla modifica delle condizioni contrattuali.
La rinegoziazione del mutuo per Covid
A oggi non è prevista dalla legge alcuna norma sulla rinegoziazione dei mutui per cause di forza maggiore che necessitino un intervento straordinario nei contratti e nei rapporti tra parti contraenti. Di conseguenza nessuna procedura speciale è stata disposta per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Esiste tuttavia una norma – l’articolo 41bis del decreto legge n. 124/2019 – che consente ai mutuatari morosi, che per tale ragione abbiano subito il pignoramento della propria abitazione principale, di rinegoziare il mutuo con la propria banca. Tale norma era stata introdotta in via temporanea, ma lo scoppio della pandemia da Covid-19 è stata prorogata.
Il mutuatario moroso può proporre una richiesta di rinegoziazione alla propria Banca purché non esistano altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento, purché sia stato rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato e purché il debito complessivo non sia superiore a 250.000 euro. In sede di rinegoziazione, il mutuatario moroso potrà avvalersi del Fondo di garanzia prima casa fino al 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione.