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MUTUI PRIMA CASA | Parte la sospensione delle rate per coronavirus

Nessuna commissione, accesso ad autonomi e professionisti e congelamento progressivo con l’aumentare della sospensione del lavoro per i dipendenti

Nessuna commissione, accesso ad autonomi e professionisti e congelamento progressivo con l’aumentare della sospensione del lavoro per i dipendenti.

Arrivano le regole del ministero dell’Economia per il congelamento dei mutui prima casa. Via libera, allora, alle domande di chi ha subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario di lavoro per lo stesso tempo. Ma anche alle richieste di autonomi e professionisti che abbiano visto il proprio fatturato ridursi in maniera rilevante. Anche se molti paletti andranno valutati, prima di presentare la domanda, tramite la propria banca.

I due interventi del Governo
Il decreto del Mef è frutto di due interventi successivi, arrivati in questo periodo di emergenza coronavirus . Con il primo (il Dl 9/2020) era stato deciso che la moratoria sui mutui prima casa andava applicata a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni.

Con il secondo (Dl 18/2020) c’è stato un notevole allargamento: per nove mesi anche tutti i lavoratori autonomi potranno chiedere il congelamento della rata. Per attuare queste regole era, però, necessario un ulteriore decreto del ministero dell’Economia, che è stato pubblicato sabato 28 marzo.

Sospensione e riduzione del lavoro
Restano fermi tutti i vecchi casi di accesso al fondo che dà diritto alla sospensione (come la morte o il riconoscimento di un handicap grave), ma se ne aggiungono altri. C’è, anzitutto, la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni consecutivi o la riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi: questa riduzione deve essere pari al 20% dell’orario complessivo.

A ogni periodo di sospensione dal lavoro corrisponde un periodo di congelamento del mutuo. Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni. Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni. Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni. Le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza.

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